L’atto di nascita della Signoria dei Gonzaga
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Determiniamo e stabiliamo
che il magnifico signor Luigi di Gonzaga sia ed esser debba Generale e perpetuo Capitano del Comune ed Uomini della città di Mantova e suo territorio, e debba esercitare e fare il detto ufficio, e reggere e governare l’istessa Comunità, e Distretto, e Comune di Mantova, a suo mero, puro, libero e generale arbitrio e volontà, secondo che meglio e più utile gli parrà che convenga, con consiglio e senza consiglio;
e che l’istesso signor Luigi, Capitano, come sopra, abbia il mero e puro imperio, giurisdizione, dominio, podestà, signoria e libero arbitrio sopra il Comune, Università ed Uomini della città e distretto di Mantova, di maniera che l’istesso signor Luigi possa dare i bandi, ed assolvere: e le condanne, tanto reali che personali, fare e far fare, mandare ad esecuzione e far che si mandino: esigere, togliere, assolvere e rimettere: comporre tra gli amici e far guerra ai nemici e ribelli dell’istesso Comune di Mantova: acquistare tregua, o concordia, o pace, tra gli amici: contrarre le leghe, o compagnie: ricevere i banditi, o restituirli, alla forma dei precetti: eleggere, cassare, porre assolvere e condannare i Podestà, i Giudici, gli Assessori ed altri ufficiali amministrativi, ed in quelli constituire e togliere i salarii: conservare, custodire, reggere, governare, disporre, distribuire, spendere, dare, ed in sè ancora ricevere, avere e ritenere i beni, denari, entrate, case e possessioni del Comune di Mantova, ed i beni dei banditi, e tutte le cose in qualsivoglia maniera pertinenti al Comune di Mantova: e fare in qualunque modo gli piacerà tutte le cose, qualunque siano, vedrà e crederà che meglio e con più comodo siano espedienti, a suo puro, mero e libero arbitrio e volontà, sicché l’istesso signor Luigi, Capitano, nella disposizione, distribuzione, esibizione ed operazione di tutte le cose predette, in qualunque maniera, ora per allora, e per l’istessa giustizia, in perpetuo sia in tutto e per tutto assoluto e libero: né si possa, o si debba esaminare, inquietare, o molestare, in qualunque maniera;
e che questo Statuto abbia luogo, e valga, e duri, tutto il tempo che sarà Capitano il detto signor Luigi;
e che dopo, in perpetuo, sia preciso Statuto di Mantova ch’egli possa, in vita sua e dopo la sua morte, anco in suo luogo, un altro. Capitano, ovvero altri Capitani, appresso di sè eleggere, instituire ed ordinare, con ogni balìa e pienezza di podestà ed arbitrio, conferita dal Comune ed Uomini di Mantova al’istesso signor Luigi…

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